Legge sul diritto d’autore: cosa c’è da sapere

Le opere frutto dell’ingegno sono protette e disciplinate dalla legge sul diritto d’autore.

Una breve premessa per introdurre un argomento che, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di discussioni ed evoluzioni normative.

Tutti sappiamo, in linea generale, cos’è il diritto d’autore; in pochi però conoscono esattamente la normativa che regolamenta la tematica.

Ma procediamo per gradi …

Il diritto d’autore nasce nello stesso momento in cui nasce l’opera, con l’obiettivo di tutelare l’autore e la sua creatività.
Tale diritto riconosce la paternità dell’opera all’autore; quest’ultimo può disporre della sua creazione in maniera esclusiva decidendo autonomamente in merito alla pubblicazione, all’utilizzo e ad eventuali modifiche.

I compensi spettanti all’autore costituiscono una sorta di retribuzione per il lavoro intellettuale svolto.

Il diritto in oggetto è costituito a sua volta dai diritti patrimoniali (diritto ad utilizzare l’opera in ogni forma e modo e a percepirne i relativi compensi) e dai diritti morali (tutela della personalità).

Copyright e diritto d’autore

Copyright e diritto d’autore sono termini che vengono spesso utilizzati indistintamente, come sinonimi.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che in realtà essi identificano due normative piuttosto diverse tra loro.

Nel dettaglio, il copyright si riferisce alla legge statunitense che disciplina i diritti spettanti all’autore di un’opera quale ad esempio un libro o una canzone; tutela soprattutto l’aspetto economico, attraverso quelli che comunemente vengono chiamati ‘diritti di copia’ (riproduzione dell’opera).

Il diritto d’autore aggiunge alla tutela dell’aspetto economico anche quella dei diritti morali, sulla base dei quali è obbligatorio indicare sempre il nome dell’autore, anche nel caso in cui siano stati ceduti i diritti economici.
L’omissione del nome è considerato un illecito per il quale è previsto un risarcimento danni.

copyright

La legge italiana

In Italia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e dal titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

La legge sul diritto d’autore, che viene impropriamente indicata come ‘legge sul copyright’, è costituita dai seguenti articoli:

  • 1 – 71: Disposizioni sul diritto di autore
  • 72 -102: Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto di autore
  • 102 bis – 102 ter: Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati. Diritti e obblighi dell’utente
  • 102 quater – 102 quinquies: Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
  • 103 – 174: Disposizioni comuni
  • 175 – 179: abrogato
  • 180 – 184: Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore
  • 185 – 189: Sfera di applicazione della legge
  • 190 – 195: Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
  • 196 – 206: Disposizioni generali, transitorie e finali

Articolo 1

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Con la massiccia diffusione della rete internet e il conseguente sviluppo dei dispositivi, sia fissi che mobile, ad essa collegati si è resa necessaria una revisione delle norme.

L’articolo in oggetto è stato ampliato e integrato con il seguente testo:

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”

Il titolo IX del Codice Civile ‘Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali’ include i seguenti 3 capi:

  • Capo I (Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche)
    oggetto del diritto, acquisto del diritto, contenuto del diritto, progetti di lavoro, interpreti ed esecutori, soggetti del diritto, trasferimento dei diritti di utilizzazione, ritiro dell’opera dal commercio, leggi speciali
  • Capo II (Del diritto di brevetto per invenzioni industriali)
    diritto di esclusività, oggetto del brevetto, brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione, brevetto dipendente da brevetto altrui, soggetti del diritto, trasferibilità, invenzione del prestatore di lavoro, rinvio alle leggi speciali
  • Capo III (Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli)
    modelli di utilità, modelli e disegni, norme applicabili

L’oggetto del diritto è indicato nell’articolo 2575, il quale riporta quanto segue:

“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Il diritto d’autore nell’era del digitale

Lo sviluppo della Rete e la diffusione dei dispositivi ad essa connessa hanno comportato la nascita di nuove tipologie di tutela.

Tutto i processi che coinvolgono il mondo digitale necessitano di protezione.

Rientra nell’ambito della sicurezza informatica anche il copyright del materiale digitale, materia di studio e approfondimento del master erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano.

Il corso di specializzazione post-laurea in ‘Sicurezza delle reti informatiche’, afferente alla facoltà di Ingegneria civile e industriale mira a fornire le competenze necessarie per operare nell’ambito dei processi finalizzati a garantire la sicurezza aziendale.

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