Tutto quello che devi sapere sulla legge sul diritto d’autore

Dal punto di vista giuridico la legge sul diritto d’autore è piuttosto giovane, soprattutto se paragonata alla nascita e all’evoluzione del nostro diritto.

Tra l’altro, con la dffusione della rete internet e lo sviluppo dei media digitali la materia ha richiesto una serie di adeguamenti normativi.
La perdita della territorialità e il fatto che in rete è oggettivamente più complicato comprendere e stabilire i confini virtuali entro i quali è possibile muoversi per tutelare il lavoro intellettuale hanno reso necessarie una serie di modifiche legislative.

Con l’intento di fornire una panoramica generale sulla tutela delle opere e relative paternità l’università telematica Niccolò Cusano ha realizzato una breve guida, destinata a chi studia Giurisprudenza a Pisa e a chiunque desideri sapere come funziona il diritto d’autore per questioni personali o per motivi professionali.

Cos’è il diritto d’autore:

Per comprendere la legge bisogna innanzitutto partire dal concetto base, per il quale Wikipedia fornisce la seguente definizione:

“Il diritto d’autore è un istituto giuridico, all’interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.”

Si tratta quindi di un diritto che tutela gli autori e la loro creatività; un diritto che permette agli autori di decidere in maniera esclusiva delle proprie opere, in merito alla pubblicazione, ad eventuali modifiche, alle autorizzazioni relative all’utilizzo.
Ciò significa che in mancanza di consenso da parte dell’autore, che ne autorizzi esplicitamente l’utilizzo, l’opera non può essere in alcun modo diffusa, anche se è presente su internet.

La violazione del diritto comporta varie tipologie di sanzioni, che a seconda dei casi possono essere di natura sia civile che penale.
Le sanzioni tendono ad inasprirsi quando la violazione è legata a scopi di lucro.

A differenza di quanto accade con i brevetti e con i marchi, il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera per cui non necessita di alcun deposito; per la paternità è sufficiente dimostrare di essere l’autore, avendo creato l’opera prima di altri.

Tuttavia, per avere una prova in merito al possesso dei diritto in oggetto è preferibile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data di creazione; soltanto così, in caso di controversie, si potrà avere una prova inconfutabile della proprietà intellettuale.

In Italia la società in questione è la SIAE, che rilascia agli autori un’attestazione contenente un numero e una data.
La SIAE non è tenuta a verificare il contenuto del deposito; ciò significa che per le opere depositate ma non tutelate dalla Legge non si acquisisce alcun diritto.

Una precisazione è d’obbligo in merito all’oggetto della tutela, sul quale spesso si tende a fare confusione.
Per comprendere bene il concetto è necessario distinguere il ‘corpus mysticum’ dal ‘corpus mechanicum’.

Il corpus mysticum si riferisce all’opera considerata come bene immateriale, la cui proprietà spetta all’autore.
Il corpus mechanicum identifica gli esemplari materiali dell’opera (ad es. il libro, il quadro, il supporto sul quale si materializza l’opera), la cui proprietà spetta a chi li ha acquistati.

All’autore sono riconosciute due tipologie di diritti: i diritti patrimoniali e i diritti morali, che vengono acquisiti dall’autore per il solo fatto di aver creato l’opera.
Per ottenere il riconoscimento della paternità dell’opera non sono previste particolari formalità (depositi, registrazioni ecc.); secondo quanto disposto dall’articolo 106 della L.d.A. l’omissione del deposito dell’opera non pregiudica l’acquisizione dei diritti e di conseguenza neppure il relativo esercizio.

Quali sono i diritti morali

I diritti morali riguardano la tutela della personalità dell’autore; sono utilizzabili nel momento in cui un’eventuale violazione possa arrecare pregiudizio alla reputazione o all’onore dell’autore e riguardano il diritto alla pubblicazione e ad opporsi a qualsiasi modifica dell’opera.

Ecco nel dettaglio quali sono i diritti morali regolamentati agli articoli da 20 a 24 della L.d.A.:

  • Diritto alla paternità
  • Diritto di inedito
  • Diritto di ‘pentimento’, ovvero il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali
  • Diritto all’integrità dell’opera, ovvero il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni

Si tratta di diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili; possono essere utilizzati in maniera indipendente dall’eventuale esercizio dei diritti patrimoniali (che possono anche essere ceduti a terzi).

Non prevedono limiti di tempo per cui dopo la morte dell’autore possono essere esercitati dai discendenti.

Quali sono i diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali, chiamati anche ‘diritti di utilizzazione economica’ riguardano l’utilizzo, dal punto di vista economico dell’opera creata.

Rientrano nel concetto utilizzi economici in ogni forma e modo, sia originale che derivato.
L’autore può percepire un compenso per ogni tipologia di utilizzo.

Ecco i diritti patrimoniali:

  • Diritto di pubblicazione
  • Diritto di riproduzione dell’opera in più esemplari
  • Diritto di trascrizione dell’opera orale
  • Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • Diritto di comunicazione al pubblico, diritto di radiodiffusione
  • Diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta
  • Diritto di noleggio e diritto di prestito
  • Diritto di distribuzione
  • Diritto di modificazione

Secondo l’articolo 19 della L.d.A. i diritti inseriti nell’elenco sono indipendenti l’uno dall’altro; possono quindi essere esercitati separatamente o congiuntamente.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere ceduti a terzi, per cui vengono definiti ‘rinunciabili’.
Dal punto di vista temporale presentano un limite: durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

come funziona il diritto d'autore

Come funziona il diritto d’autore: la legge

La tutela del diritto d’autore è disciplinata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e dal relativo regolamento n. 1369 del 18 giugno del 1942.

Nel corso degli anni, il progresso tecnologico e lo sviluppo di nuovi mezzi e modalità di comunicazione hanno determinato una serie di interventi e modifiche normative, in gran parte dettate dall’esigenza di allineare la legge sul diritto d’autore alle Direttive CE.

All’articolo 1 la legge sintetizza le opere di ingegno oggetto di tutela; di seguito il testo completo:

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”

Diritto d’autore e copyright: le differenze

È piuttosto comune l’utilizzo del termine ‘copyright’ al posto dell’espressione ‘diritto d’autore’.

Il termine inglese, che lettaralmente significa ‘diritto di copia’, indica il diritto d’autore nei paesi del common law.

Ecco la definizione riportata sul sito Wikipedia:

“Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è un termine che identifica il diritto d’autore nei paesi di common law, dal quale però differisce, sotto vari aspetti. Il termine viene però internazionalmente usato anche per indicare la normativa sul diritto d’autore degli ordinamenti non di derivazione anglosassone.”

Pur trattandosi quindi del corrispondente anglosassone il concetto di copyright differisce da quello italiano per vari aspetti.

Il copyright si riferisce al deposito dell’opera presso l’ufficio competente mentre in Italia il diritto si acquisisce semplicemente con la creazione dell’opera e senza bisogno di alcun atto formale o deposito.

Il materiale sul quale è presente il diritto d’autore, o copyright, è contrassegnato dalla lettera ‘c’ posta all’interno di un cerchio: ©.

 


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